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EQUITALIA: PER RECAPITARE LE MULTE SI DEVE SERVIRE DEI SOGGETTI A CIÒ AUTORIZZATI

2 commenti

In caso contrario, il contribuente può eccepire l’inesistenza della multa

La cartella esattoriale spedita direttamente dal Concessionario della riscossione a mezzo del servizio postale è giuridicamente inesistente: a questa conclusione arrivano -assieme ad altri- i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, della  Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
La legge (Art. 26 del DPR n. 602/73) parla infatti di NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, e cioè di un atto spedito non direttamente, ma tramite l’intermediazione di soggetti specificamente abilitati:
  1. gli Ufficiali della riscossione;
  2. gli Agenti della Polizia Municipale;
  3. i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
  4. altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Tali agenti sono gli unici legittimati a redigere la RELATA DI NOTIFICA che è momento fondamentale del procedimento di notificazione: ogni cartella senza relata di notifica non produce alcun effetto giuridico ed il contribuente può eccepirne l’inesistenza.

2 thoughts on “EQUITALIA: PER RECAPITARE LE MULTE SI DEVE SERVIRE DEI SOGGETTI A CIÒ AUTORIZZATI

  1. Domanda: se la cartella esattoriale la ritiro c/o un ufficio postale o mi viene consegnata come una raccomandata, e nell’atto di ritiro viene compilata la relata di notifica è valida l’operzione? L’addetto delle poste è soggetto abilitato dal Concessionario? Grazie.

  2. ………….stessa domanda da parte mia…….in attesa di risposta..

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