In caso contrario, il contribuente può eccepire l’inesistenza della multa
La cartella esattoriale spedita direttamente dal Concessionario della riscossione a mezzo del servizio postale è giuridicamente inesistente: a questa conclusione arrivano -assieme ad altri- i giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano.
La legge (Art. 26 del DPR n. 602/73) parla infatti di NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, e cioè di un atto spedito non direttamente, ma tramite l’intermediazione di soggetti specificamente abilitati:
- gli Ufficiali della riscossione;
- gli Agenti della Polizia Municipale;
- i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
- altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
Tali agenti sono gli unici legittimati a redigere la RELATA DI NOTIFICA che è momento fondamentale del procedimento di notificazione: ogni cartella senza relata di notifica non produce alcun effetto giuridico ed il contribuente può eccepirne l’inesistenza.
gennaio 25, 2012 alle 08:00
Domanda: se la cartella esattoriale la ritiro c/o un ufficio postale o mi viene consegnata come una raccomandata, e nell’atto di ritiro viene compilata la relata di notifica è valida l’operzione? L’addetto delle poste è soggetto abilitato dal Concessionario? Grazie.
febbraio 27, 2012 alle 15:35
………….stessa domanda da parte mia…….in attesa di risposta..